La legge 626 del 1994 e più recentemente il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, hanno imposto alle imprese una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolar modo le imprese devono compiere un’attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori che dovrà poi essere riporata nel DVR – Documento di Valutazione Rischi.

Attraverso l’analisi valutativa dei rischi, un’azienda è ora chiamata a prendere decisioni che riguardano il miglioramento delle condizioni di salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Per fare questo l’impresa assume un’ulteriore responsabilità, quella di certificare e documentare ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio.

Tale compito la obbliga ad avere una specifica organizzazione che si occupi di sicurezza lavorativa, avvalendosi di personale interno o esterno alla struttura per svolgere la valutazione dei rischi. A questo punto vengono valutati tutti i possibili rischi che possono verificarsi all’interno di un’azienda, ma alla condizione che questa abbia già adottato tutti gli accorgimenti minimi prescritti dalla legge in termini di sicurezza per prevenire il verificarsi di un danno. Successivamente si preventivano i potenziali rischi che possono verificarsi all’interno della struttura in cui si svolgono le attività lavorative e quindi si procede alla loro valutazione seguendo un ordine preciso.

Dopo questa fase si individuano le cosiddette misure di tutela, cioè gli strumenti idonei a diminuire la presenza dei rischi per tutto il personale.

Dal giugno 2013 le aziende che occupano fino a dieci addetti, dovranno essere in possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi) in quanto non basta più l’autocertificazione, a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.  

La redazione di tale documento, come previsto dall’art. 28 del D. Lgs 81/2008, «è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione».  Nel 2012 sono state approvate le “procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi nelle imprese fino a dieci dipendenti, con esclusione delle aziende industriali a rischio rilevante, delle centrali termoelettriche, degli impianti e installazioni nucleari e delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni. Queste sono un modello di riferimento, sulla base del quale il datore di lavoro può effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed elaborare il programma di misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Il documento di valutazione dei rischi effettuato secondo le procedure standardizzate è una scelta di semplificazione per le imprese che occupano fini a dieci dipendenti (art. 29 comma 5), ma il rispetto degli obblighi in materia di valutazione dei rischi può essere assolta attraverso qualunque procedura che consenta di redigere un DVR coerente con i contenuti degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.  Si fa presente che il DVR, sia esso eseguito con procedure standardizzate oppure con altri metodi, è il perno della prevenzione in azienda e l’adempimento fondamentale per la salute e la sicurezza, cui è tenuto il datore di lavoro. E’ uno strumento “dinamico” in quanto collegato ad una serie di azioni che si sviluppano nel tempo, perché ciò che rappresenta è in continua evoluzione e infine perché la norma richiede il suo aggiornamento, ad esempio in occasione di modifiche del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro e del grado di evoluzione della tecnica, a seguito di infortunio o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

 

Lo Studio Usai fornisce il servizio di valutazione e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali.